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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Costituzione

Su iniziativa di Francesca Amoroso, Mario Angiuli, Enrico Biffi, Elvira Bucciero, Giuseppe Calò, Nicla Campobasso, Luigi Castellaneta, Enzo Catalano, Elisabetta Cavallo, Lorenzo Cristofori, Gaetano Dalessandro, Luigi d'Ambrosio, Pasquale Delmedico, Gaetano De Mestria, Francesco De Tommasi, Giorgio Di Leone, Vincenzo Donadio, Giovanni Fabbroni, Luciano Iezzoni, Wanda Mancini, Savino Marroccoli, Amina Marvulli, Donato Mitola, Giuseppe Morea, Angelo Paterno, Lorenzo Pranzo, Vitantonio Roca, Vincenzo Samarelli, Teresa Serini, Antonio Sforza, Silvio Spinelli, Arnaldo Tempesta, Giuseppe Valentini, Mario Vitolo, è costituita l'Associazione pugliese di medici e farmacisti omeopati denominata OMEOMEFAR,. Nel seguito dello Statuto il termine Associazione ed OMEOMEFAR sono equivalenti ed intercambiabili.

Articolo 2 - Sede

L' Associazione ha sede in Bari, in via Devitofrancesco, 4/c. La sede legale può essere trasferita altrove, nell'ambito del territorio nazionale, su delibera dell'Assemblea dei soci, avvenuta il 2013 : attualmente la sede legale è in  Via Devitofrancesco n.4/c in Bari.

Articolo 3 - Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della cultura Omeopatica. La sua attività consiste principalmente nel:

a) favorire lo studio, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione dell'Omeopatia e delle Medicine complementari;

b) favorire tra gli iscritti la reciproca conoscenza e lo scambio di idee, di esperienze e di informazioni;

c) promuovere l'organizzazione di Corsi, Convegni e Seminari di studio e di aggiornamento e la realizzazione di pubblicazioni;

d) promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in campo omeopatico e delle Medicine complementari;

e) difendere l'Omeopatia e le Medicine complementari da qualsiasi forma di abusivismo professionale e di strumentalizzazione economica e di immagine, ed in genere, da qualsiasi azione che getti discredito su di essa;

f) stabilire e rafforzare rapporti di collaborazione con Organizzazioni di Categoria e con l'Università, e sviluppare, ove necessario, funzione propositiva nei loro confronti;

g) promuovere e/o organizzare in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, le attività di cui sopra;

h) collaborare con l'editoria di settore e con le riviste professionali;

i) promuovere iniziative sportive, turistiche o ricreative;

j) concorrere ad istituire e rafforzare rapporti di collaborazione e solidarietà con Strutture ed Organizzazioni Sanitarie e Sociali;

k) aderire con delibera del Consiglio Direttivo ad altri organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe o attinenti le medicine non convenzionali;

l) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

m) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4  - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di L. tremilioniquattrocentomila pari ad Euro 1.755,95 (millesettecentocinquantacinque/95) versate in ragione di L. centomila pari ad Euro 51,65 (cinquantuno/65) a testa dai fondatori stessi.

Compatibilmente con la natura di Associazione non riconosciuta e quindi senza un patrimonio destinato a tutelare i diritti dei terzi creditori, il fondo di dotazione iniziale può essere destinato, con delibera del Consiglio Direttivo, in progetti ed iniziative di particolare rilevanza per l’attività statutaria dell’Associazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:a) dalle quote e contributi degli associati;

b) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

c) da eredità, donazioni e legati;

d) da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, istituzioni o enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimenti degli obiettivi istituzionali

f) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

g) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

 

Articolo 5 - Soci

Sono aderenti all'OMEOMEFAR i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari, i farmacisti, i C.T.F., regolarmente abilitati all'esercizio della professione e che esercitino l'omeopatia e/o le medicine non convenzionali.

Sono inoltre aderenti le persone fisiche e giuridiche, in misura comunque non superiore al 10% del totale degli associati laureati, che, anche in assenza dei suddetti requisiti, abbiano dato un significativo contributo allo studio dell'omeopatia a livello nazionale o internazionale anche attraverso erogazioni liberali a favore dell’Associazione OMEOMEFAR ritenute, a giudizio del Consiglio Direttivo, di rilevante entità.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziali); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

L'adesione all'OMEOMEFAR è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'OMEOMEFAR comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.

Sono Soci Fondatori coloro che parteciparono alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono alla Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Soci Onorari coloro che abbiano contribuito in maniera significativa allo studio ed allo sviluppo dell'omeopatia e delle medicine non convenzionali in campo nazionale ed internazionale, a giudizio del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.

I soci entro il trentuno marzo di ogni anno sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può esentare talune categorie di soci dal pagamento della quota associativa o diversificare l’importo di tale quota per tipologia di soci.

L’adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per la quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto;

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasferibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo alla data di ricezione della notifica della volontà di recesso.

Resta fermo l’obbligo di corrispondere la quota associativa per l’esercizio in corso.

Costituisce motivo di decadenza:

- Il mancato rispetto delle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;

- Il mancato pagamento delle quote associative e degli altri eventuali contributi deliberati, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza stabilita;

- Il compimento di azioni che possano arrecare danni, anche morali, all’Associazione.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che annoterà il provvedimento nel Libro Soci.

Articolo 6 - Organi della Associazione

Sono Organi della Associazione:

- L’Assemblea degli Associati;

- Il Presidente delConsiglio Direttivo;

- Il Consiglio Direttivo;I

- l Collegio Revisori dei Conti;

- l Collegio deiProbiviri;

Articolo 7 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano della Associazione stessa.L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro il 30 aprile.

Essa inoltre:

-  Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

-  Delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;

-  Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;

- Delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli associati o da almeno tre Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della provincia di Bari.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo e del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci, ai componenti del Consiglio Direttivo, ai Revisori dei Conti ed ai Probiviri mediante l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, hanno diritto al voto tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Il voto può essere esercitato anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente della Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: l'espressione di astensione non si computa. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le modifiche statutarie e la destinazione di avanzi di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto presenti all’Assemblea tanto in prima che in seconda convocazione.

Per la deliberazione di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di due terzi degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente alla Associazione su nomina dell'Assemblea.La nomina del Segretario, al quale spetta il compito di verbalizzare le adunanze dell’Assemblea, è fatta dal Presidente dell’Assemblea stessa.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da sei membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.I Consiglieri devono essere associati alla Associazione, vanno eletti in modo paritetico tra i medici e i farmacisti, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione.

Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posta l’eventuale ratifica del consigliere cooptato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- La gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- La nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;

- L'ammissione e l’esclusione degli associati;

- La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante lettera semplice, fax, e-mail o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e anche ai Revisori dei Conti nei casi in cui vi sia la necessità, almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione non si computa; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

La tenuta dei Libri delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e del Libro Soci è a cura dal Segretario del Consiglio Direttivo che inoltre coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo stesso nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

La gestione della cassa dell'Associazione è affidata al Tesoriere che ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 9 - Presidente

Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

II Presidente uscente è di diritto Past President e partecipa con funzione consultiva alle riunioni di esso; non può comunque svolgere funzioni di supplenza in caso di vacanza di una carica nel Consiglio Direttivo.

Articolo 10  - Libri della Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e dei Revisori dei Conti nonché il Libro Soci. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

II Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due membri effettivi, eletti tra gli associati.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e le competenze valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e vigilano sul rispetto dello Statuto.Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da quattro Soci Ordinari.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di Proboviro è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e le competenze valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Probiviri eleggono al loro interno un Presidente.Il Collegio dei Probiviri valuta tutte le posizioni deontologicamente scorrette che saranno segnalate dal Consiglio Direttivo e, ove necessario, propone allo stesso Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari di cui al successivo comma.

A seconda della gravita dell'infrazione commessa dall'Associato, il Collegio dei Probiviri potrà proporre al Consiglio Direttivo una delle seguenti sanzioni:

•  richiamo;

• sospensione. Il Consiglio Direttivo, acquisita la proposta del Collegio dei Probiviri, adotterà inappellabilmente il provvedimento del caso.

Articolo 13 - Bilancio consuntivo e preventivo

 

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario preventivo ed uno consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e per la predisposizione del rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 15 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Bari.

Articolo 16 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

 

 

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